È in vigore il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Dal 24 maggio 2025 è ufficialmente in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 119 del 24/05/2025). Si tratta di un aggiornamento normativo rilevante che abroga e sostituisce gli Accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016, ridefinendo in modo organico i requisiti minimi dei percorsi formativi obbligatori per lavoratori, preposti, dirigenti, datore di lavoro, datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP, RSPP/ASPP, coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, ambienti confinati, attrezzature di lavoro di cui all’art 73 comma 5 del D.Lgs. 81-08.

L’Accordo non riguarda invece la formazione degli RLS né degli addetti alle squadre di emergenza (pronto soccorso e antincendio), per i quali restano valide le attuali normative di riferimento.

Le principali novità introdotte

Il nuovo Accordo chiarisce e rafforza il ruolo della formazione come leva strategica per la prevenzione e la protezione aziendale. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, la formazione deve essere “sufficiente ed adeguata” e comprendere sia contenuti generali sia rischi specifici legati alle mansioni e al settore di appartenenza.

Tra le novità principali introdotte:

  • Definizione chiara dei contenuti minimi obbligatori, con possibilità di integrarli in base alle esigenze aziendali e ai fabbisogni formativi, e delle modalità di erogazione possibili in funzione delle singole tipologie di corso (in presenza fisica, in videoconferenza, mediante e-learning)
  • Obbligo di formazione per il Datore di lavoro, che finora è stata l’unica figura per cui non erano previsti obblighi formativi
  • Inserimento del nuovo modulo aggiuntivo “Cantieri” per i dirigenti e i datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili
  • Obbligo per il datore di lavoro di valutare l’efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, quale parte integrante del processo formativo stesso (mediante analisi infortunistiche pre- e post-intervento formativo, questionari di autovalutazione da somministrare al personale, check list di valutazione) e di verificare in ambito di riunione periodica il raggiungimento dei risultati attesi
  • Aggiornamento obbligatorio dei preposti ogni due anni (biennale), e quinquennale per le altre figure, tuttavia in un’ottica di formazione continua (“lifelong learning”) è preferibile distribuire il monte ore previsto per l’aggiornamento nell’arco del biennio/quinquennio.
  • Definizione dei contenuti della formazione per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento
  • Inserimento di nuove attrezzature tra quelle soggette a obbligo formativo: escavatori idraulici anche se con massa inferiore a 6 t, macchine agricole raccoglifrutta, caricatori per movimentazione materiali e carriponte.

Disposizioni transitorie e scadenze

Il periodo transitorio previsto dal nuovo Accordo stabilisce alcune scadenze fondamentali:

  • Fino al 24 maggio 2026: è possibile frequentare i corsi previsti dai vecchi Accordi.
  • Entro il 24 maggio 2026:
    • Aggiornamento obbligatorio per i preposti formati/aggiornati prima del 24/05/2023.
    • Conclusione dei percorsi formativi per gli ambienti confinati.
    • Completamento della formazione per le nuove attrezzature inserite.
  • Entro il 24 maggio 2027: tutti i datori di lavoro dovranno adeguarsi al nuovo obbligo formativo previsto.

Attenzione alle differenze regionali

L’Accordo riconosce alle Regioni e alle Province Autonome la possibilità di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. Questo potrebbe portare a difformità applicative sul territorio nazionale: è quindi fondamentale per le aziende verificare la normativa locale applicabile.

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