Il 17 aprile 2025 la Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/08. Il documento, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, stabilisce i contenuti minimi e la durata dei percorsi formativi per lavoratori, dirigenti, preposti, RSPP/ASPP, coordinatori, datori di lavoro e altre figure professionali.
Una volta pubblicato, il nuovo accordo abrogherà i precedenti provvedimenti del 2011, 2012 e 2016 sugli analoghi temi.
Struttura dell’Accordo
Il nuovo testo è articolato in sette parti che disciplinano:
- Requisiti dei soggetti formatori e dei docenti
- Durata e contenuti minimi per ogni tipologia di formazione
- Criteri per i corsi di aggiornamento
- Metodologie didattiche
- Riconoscimento dei crediti formativi
- Sistemi di controllo e monitoraggio
- Disposizioni transitorie e abrogative
Soggetti formatori e i docenti
Sono individuati tre tipi di soggetti formatori:
- Enti pubblici “istituzionali”
- Soggetti accreditati a livello regionale
- Altri enti (Fondi interprofessionali, Organismi paritetici, Associazioni sindacali)
Si conferma che i docenti devono possedere i requisiti del DM 6/3/2013.
Durata dei corsi: lavoratori, preposti, dirigenti
L’Accordo stabilisce le seguenti durate minime:
- Lavoratori: 4 ore (formazione generale) + 4, 8 o 12 ore (formazione specifica, in base al rischio)
- Preposti: 12 ore (modulo unico)
- Dirigenti: 12 ore + 6 ore (modulo aggiuntivo cantieri, se applicabile)
Formazione per altre figure aziendali
- Datore di lavoro: 16 ore + 6 ore (modulo cantieri)
- DL che svolge direttamente l’RSPP: 8 ore (modulo comune, da effettuarsi dopo aver svolto il corso base di 16 ore per Datore di lavoro) + 12-16 ore (moduli tecnici integrativi per specifici settori)
- RSPP/ASPP: Moduli A (28 h), B comune (48 h), B specialistici (12–16 h), C (24 h, solo per RSPP)
- Coordinatori: 120 ore
- Operatori ambienti confinati o sospetti di inquinamento: 12 ore
- Operatori attrezzature ex art. 73 DLgs 81-08: 8 ore 12 ore minime, variabili in base all’attività alla tipologia di attrezzatura
Modalità di erogazione
L’erogazione può avvenire in:
- Presenza fisica
- Videoconferenza sincrona (tranne che per corsi ambienti confinati e per corsi operatori attrezzature)
- E-learning (consentita solo per alcune tipologie di corsi/moduli)
- Modalità mista
È prevista la validità dei break formativi in azienda come parte della formazione specifica.
Aggiornamenti periodici
Le principali frequenze di aggiornamento sono:
- Preposti: ogni 2 anni
- Tutte le altre figure: ogni 5 anni
Valutazione e verifica degli apprendimenti
Ogni corso deve prevedere verifica finale tramite modalità specifiche per ogni tipologia di corso; tali modalità possono essere:
- Test
- Colloqui individuali
- Simulazioni
- Prove pratiche (per ambienti confinati e attrezzature)
Verifica dell’efficacia della formazione
L’Accordo dà molta importanza alla verifica dell’efficacia della formazione erogata, considerandola vera e propria parte integrante del processo formativo. Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve anche verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro, mediante modalità specifiche, da definire con l’eventuale supporto del RSPP, ed inserire gli esiti di tali valutazioni tra gli input delle riunioni periodiche annuali.
Crediti formativi e riconoscimento percorsi pregressi
Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono riportate in dettaglio in allegato all’Accordo (all. III), in apposite tabelle: nessun credito formativo è riconosciuto al di fuori delle casistiche in esse elencate. L’accordo riconosce inoltre i crediti formativi per la formazione pregressa in casistiche particolari, dettagliate nell’accordo stesso.
Verifica dell’efficacia della formazione
L’Accordo dà molta importanza alla verifica dell’efficacia della formazione erogata, considerandola vera e propria parte integrante del processo formativo. Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve anche
verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro
Disposizioni transitorie
È previsto un periodo di 12 mesi per l’adeguamento progressivo ai nuovi standard; entro tale periodo potranno essere avviati i corsi secondo quanto previsto dai precedenti accordi Stato-Regioni nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 (formazione coordinatori progettazione e esecuzione lavori)
Le aziende devono completare la formazione dei datori di lavoro entro 24 mesi dalla pubblicazione dall’entrata in vigore dell’accordo.
Conclusione
Il nuovo accordo formazione sicurezza 2025 rappresenta un’importante revisione dei criteri formativi per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. EPA DELTA supporta aziende e professionisti nell’adeguamento alle nuove disposizioni con consulenza, progettazione formativa e supporto operativo.