Rischio caldo estivo: ordinanze regionali e obblighi aziendali

Con l’arrivo delle ondate di calore, numerose Regioni italiane hanno emanato specifiche ordinanze per vietare o limitare il lavoro all’aperto nelle ore più calde della giornata, al fine di tutelare la salute dei lavoratori esposti. A titolo di esempio riportiamo i principali punti previsti dalle normative regioni di Piemonte e Lombardia:

Piemonte e Lombardia: divieto di lavoro nelle ore centrali

Piemonte (Ordinanza 1/7/25)
Dal 2 luglio al 31 agosto 2025, salvo successive modifiche, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione diretta e prolungata al sole per i lavoratori del settore agricolo, florovivaistico e nei cantieri edili ed affini, per attività fisiche intense o equiparabili, tra le ore 12:30 e le 16:00, nei soli giorni in cui la mappa del rischio Worklimate segnali un livello ALTO per lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa.
L’ordinanza raccomanda inoltre ai Comuni la possibilità di derogare temporaneamente ai regolamenti sul contenimento delle emissioni acustiche, per consentire lo svolgimento delle attività in fasce orarie più fresche.

Lombardia (Ordinanza 348 del 1/7/25)
Prevede il divieto di lavoro dalle 12:30 alle 16:00, dal 2 luglio al 15 settembre 2025, per attività nei settori agricolo, florovivaistico, cantieri edili all’aperto e cave, qualora lo stress da calore comporti rischi rilevanti, nonostante l’adozione delle misure di prevenzione previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”. Anche in Lombardia il divieto è applicabile solo nei giorni in cui la mappa Worklimate indica livello di rischio ALTO.
Si raccomanda inoltre di applicare le Linee di indirizzo approvate dalla Conferenza Regioni e Province autonome il 19 giugno 2025 anche per lavori all’aperto o in ambienti chiusi non climatizzati influenzati dal clima esterno.

Entrambe le ordinanze prevedono sanzioni ai sensi dell’art. 650 c.p. (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 €) in caso di mancato rispetto.

Nota ASL Roma 2: il rischio caldo nel DVR

L’ASL Roma 2, con nota prot. 134021 del 3/7/25, ha ricordato che la prevenzione degli effetti delle ondate di calore rientra negli obblighi generali di tutela previsti dal D.Lgs. 81/08, a carico di:

  • Datori di lavoro: valutazione e gestione del rischio caldo nel DVR.
  • Medici competenti: definizione di accertamenti mirati anche per rilevare eventuali condizioni di ipersuscettibilità.
  • Preposti: vigilanza sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali impartite
  • Lavoratori: rispetto delle istruzioni ricevute ai fini della protezione collettiva e individuale.

Rammentiamo che le ondate di calore costituiscono un rischio di contesto da valutare non solo per le attività all’esterno (es. agricoltura, edilizia, riders) ma anche per attività indoor in cui si registrino temperature elevate, come ad esempio:

  • Ambienti con linee forni
  • Uffici esposti a luce solare diretta senza adeguato sistema di climatizzazione o con impianti malfunzionanti

Strumenti operativi: il sito Worklimate

Per verificare il livello di rischio giornaliero, le aziende possono consultare le mappe aggiornate di previsione del rischio caldo disponibili su worklimate.it.

EPA DELTA al fianco delle imprese

EPA DELTA supporta aziende e organizzazioni nella valutazione e gestione del rischio da calore, nella stesura dei DVR anche in considerazione delle misure di prevenzione previste dalle ordinanze regionali.

Per consulenze tecniche e aggiornamenti normativi: Contattaci.

Copyright © 2025 Media Service Italia SEO Torino & Web Design by Media Service Italia. Hosted by Media Hosting Italia